E’ operatore professionale in oro il soggetto che esercita in via professionale, per conto proprio o di terzi, il commercio dell’oro come definito dall’articolo 1, comma 1, della Legge 17 gennaio 2000, n. 7.L’esercizio in via professionale del commercio di oro, per conto proprio o di terzi, deve essere preventivamente comunicato alla Banca d’Italia secondo le modalità previste dall’art. 5 del Provvedimento UIC del 14 luglio 2000. I soggetti che possono svolgere tale attività devono, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 17 gennaio 2000, n. 7, essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • forma giuridica di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa, aventi in ogni caso capitale sociale interamente versato non inferiore a quello minimo previsto per le società per azioni;
  • oggetto sociale che comporti il commercio di oro;
  • possesso, da parte dei partecipanti al capitale, degli amministratori e dei dipendenti investiti di funzioni di direzione tecnica e commerciale, dei requisiti di onorabilità previsti dagli articoli 108 e 109 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e dai Decreti attuativi del Ministero del Tesoro nn. 516 e 517 del 30 dicembre 1998.

Sono esclusi dalla disciplina di cui al citato comma 3 gli operatori che acquistano oro al fine di destinarlo alla propria lavorazione industriale o artigianale o di affidarlo, esclusivamente in conto lavorazione, ad un titolare del marchio di identificazione di cui al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251.

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